Statuto

Denominazione, sede, durata 

Art. 1) Viene costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Aletosfera”.

Art. 2) L’Associazione ha sede legale in Torino (TO), Via Guastalla n.13bis

Potrà istituire sedi secondarie, succursali, sedi di rappresentanza in Italia e all’estero.

Il Presidente su mandato del Consiglio Direttivo potrà acquistare o stabilire convenzioni, comodati, o altri tipi di accordi previsti dalla legge, per l’acquisizione e la gestione di spazi, aree, ambienti o edifici da utilizzare come sedi operative per lo svolgimento delle attività dell’Associazione.

Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli Associati.

Scopi

Art. 4)
– L’Associazione Aletosfera è indipendente da qualsiasi partito o raggruppamento politico e non ha fini di lucro.

– L’Associazione si fonda sull’insegnamento di Sigmund Freud, nell’elaborazione operata da Jacques Lacan, secondo cui lo psicoanalista può e deve implicarsi nel discorso sociale del suo tempo e operare per creare le condizioni attraverso cui ciascun soggetto possa trattare la propria sofferenza e trovare il proprio posto nel legame sociale, oltre a mettere in atto un permanente lavoro di ricerca e di decifrazione dei sintomi e del disagio contemporaneo. Scopo dell’Associazione è applicare in ambito istituzionale tale orientamento.

Oggetto

Art. 5)
A tal fine, l’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. il trattamento del disagio psico-sociale attraverso la progettazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione di strutture residenziali e non, pubbliche e private, per adulti e minori, con strategie istituzionali e organizzative coerenti con gli insegnamenti della clinica psicoanalitica;
  2. la trasmissione dei risultati del lavoro svolto e dell’elaborazione della pratica, in modo da contribuire all’avanzamento della ricerca scientifica e psicoanalitica nel campo clinico, attraverso pubblicazioni, convegni, compresa la diffusione a mezzo stampa e con altri mezzi che permettano la discussione e lo scambio su tematiche cliniche e formative;
  3. lo svolgimento di tutte le attività accessorie all’oggetto sociale principale come, a titolo esemplificativo, la gestione della mensa, della pulizia.

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Essa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l’altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale l’Associazione richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per gli enti senza scopo di lucro in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Per l’orientamento clinico delle proprie attività, l’Associazione e coloro che ne sono soci fanno riferimento al Campo Freudiano e alle associazioni che ne fanno parte, in particolare l’Associazione Mondiale di Psicoanalisi e alle Scuole che la compongono e, in Italia, alla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi.

L’Associazione si prefigge di stabilire e mantenere legami con le diverse istanze del Campo Freudiano che operano in Italia e all’estero.

Soci

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7) Possono diventare soci coloro che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo vengono ammessi dall’Assemblea, con deliberazione assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 8) Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, a maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, può nominare dei soci onorari, con diritto di voto.

Art. 9) Ciascun socio si impegna ad accettare il presente statuto, a perseguire le iniziative ed i fini del medesimo, partecipando alle attività dell’Associazione e mettendo a disposizione la propria esperienza ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile, secondo quanto previsto nell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e a versare il corrispettivo della quota associativa.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Il socio si impegna inoltre a rispettare quanto stabilito nel Regolamento Interno.

Art. 10) Possono essere soci dell’Associazione Aletosfera sia persone fisiche che persone giuridiche.

Art. 11) I soci sono tenuti al versamento di una quota annua, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal pagamento annuale della quota associativa.

Art. 12) Tenuto conto dell’oggetto sociale e dell’orientamento clinico dell’Associazione, è richiesto a tutti i soci di avere in corso di svolgimento o di aver concluso un’analisi personale con un analista di orientamento lacaniano; è altresì richiesto di mantenersi in una formazione permanente che faccia riferimento all’attività clinica IPOL e più in generale alle attività del Campo Freudiano.

Art. 13) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso del socio, esclusione, decesso.

Il socio potrà essere escluso per:

a) mancato pagamento della quota annua;

b) mancato adempimento ad obblighi statutari e agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;

c) mancata osservazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno;

d) comportamenti lesivi per l’Associazione;

e) giusta causa, accertata dal Consiglio Direttivo con deliberazione unanime dei suoi membri.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei soci con diritto al voto.

Art. 14) I soci receduti o esclusi non possono riprendere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 15) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi dell’Associazione

Art. 16) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Assemblea dei soci

Art. 17) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Art. 18) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice o via telefax o per posta elettronica almeno venti giorni prima della data fissata e deve indicare l’ordine del giorno, nonché la data, l’ora e il luogo dell’incontro (qualora sia diverso dalla sede dell’Associazione).

Art. 19) Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 20) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta all’Assemblea:

a) approvare il bilancio e le relative relazioni;

b) nominare e revocare il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;

c) deliberare in merito alla costituzione di legami con altre istituzioni e di partecipare in altri organismi che abbiano scopi analoghi all’Associazione “Aletosfera”, su proposta del Consiglio Direttivo;

d) deliberare eventuali modifiche statutarie;

e) deliberare in ordine all’ammissione di soci, proposta dal Consiglio Direttivo e, in ordine, all’esclusione dei soci;

f) approvare il Regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 21) L’Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera validamente con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 22) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ordinariamente convocate in forma allargata a tutti i soci dell’Associazione, con diritto di voce e voto, costituendo il Consiglio Direttivo Allargato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Direttivo Allargato sono convocate con un preavviso di almeno cinque giorni a mezzo di lettera semplice o via telefax o per posta elettronica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di Consiglio Direttivo Allargato, si delibera validamente a maggioranza dei soci presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

Nel caso in cui venga meno un consigliere, l’Assemblea provvede ad eleggere un nuovo consigliere, che resterà in carica sino al termine del mandato. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’Assemblea provvederà a nominare un nuovo Consiglio Direttivo ed un nuovo Presidente.

L’incarico di consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, purché documentate, sostenute per adempiere il mandato.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere, stabilendone i compiti e le funzioni come da Regolamento Interno. Altre deleghe specifiche approvate dall’Assemblea possono essere affidate ai consiglieri.

Art. 26) Il Presidente dell’Associazione è eletto fra i soci che sono membri dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione Aletosfera e cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali e internazionali. È autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Nella gestione corrente firma i contratti a nome dell’Associazione, ha il mandato di assumere e licenziare eventuale personale dipendente. Ha la gestione del o dei conti correnti bancari e può delegare altri soci a svolgere le operazioni bancarie. Autorizza le spese.

Il Presidente può nominare, con l’accordo del Consiglio Direttivo, dei soci come delegati allo svolgimento di specifiche missioni per un tempo determinato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione resta in carica per due anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un sostituto pro-tempore.

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 27) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– beni,  mobili  e  immobili, materiali e immateriali,  che   diverranno   di   proprietà dell’Associazione nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è costituito da:

– quanto versato dai fondatori all’atto della costituzione e da eventuali versamenti destinati a patrimonio;

– eventuali  fondi  di riserva  costituiti  con  le   eccedenze di bilancio.

Le  entrate   dell’Associazione   potranno   essere   costituite da:

– contributi degli associati;

– contributi di privati;

– contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di  specifiche e documentate attività e progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all’atto della costituzione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E’ altresì fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell’organizzazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte.

I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso.

Art. 28) L’esercizio  sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

Scioglimento

Art. 29) Lo scioglimento  dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la  quale  nominerà  uno  o   più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere  elargito, per la  parte  residua  al  soddisfacimento delle obbligazioni   sociali,   ad   uno   o   più   Enti   riconosciuti  che  perseguano  finalità analoghe a quelle dell’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo altra diversa destinazione disposta dalla legge.

Norme finali

Art. 30) Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazione.

Art. 30) Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazione.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: